casa vendesiLa seconda rata va pagata entro il 17 dicembre 2012.
L’I.M.U. è l’imposta municipale propria la cui istituzione è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014. Conseguentemente l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata al 2015.
La normativa di riferimento è la seguente :

Decreto legge n° 201/2011 convertito dalla Legge n° 214/2011 (c.d. Decreto Salva Italia), articolo 13 – Istituzione dell’Imposta Municipale Propria di tipo Sperimentale.
Decreto legislativo n° 504/1992 - Istituzione dell’ICI – per i soli articoli richiamati.
Decreto legislativo n° 23/2011, articoli 8 e 9 e 14 in quanto compatibili – Istituzione dell’Imposta Municipale Propria e abolizione dell’ICI.
Decreto legislativo n° 446/1997, articolo 52 – Potere regolamentare in materia di tributi locali.
Regolamento Comunale dell’IMU approvato con deliberazione consiliare n° 48 del 28.09.2012
Regolamento generale delle entrate del Comune di Trieste
Decreto Legge n° 16 del 24.04.2012 convertito nella Legge n° 44 del 26.04.2012
Delibera consiliare n. 46 del 28.09.2012 avente ad oggetto : “Approvazione delle aliquote e detrazioni IMU per l’anno 2012 del Comune di Trieste ”
Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 23899 del 30.10.2012 avente ad oggetto : “ Approvazione del modello di dichiarazione dell’imposta municipale propria (IMU) e delle relative istruzioni”.
Devono pagare l’imposta:

i proprietari degli immobili (case, negozi, capannoni industriali, aree fabbricabili ecc.);
i titolari di diritto reale di usufrutto, uso, enfiteusi, superficie, abitazione (si ricorda che ha diritto di abitazione sull’intera unità immobiliare il coniuge superstite che utilizza l’abitazione di famiglia ed, ai soli fini dell’applicazione dell’IMU, il coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio);
i locatari di immobili concessi in locazione finanziaria (c.d. leasing) ;
i concessionari di aree demaniali
Non devono pagare l’I.M.U. gli inquilini.

Per l’anno 2012 l’acconto da pagare deve essere calcolato con l’aliquota dello 0,4% per l’abitazione principale (cioè la casa in cui si abita e si risiede) dei residenti nel Comune e le relative pertinenze (cantine, soffitte, i posti macchina utilizzati dalle persone che li possiedono) e l’aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili.

Il saldo deve essere calcolato sulla base dell’imposta dovuta per l’intero anno applicando le aliquote deliberate dal Comune (vai a IMU – le aliquote 2012), con conguaglio sulla prima rata.

ATTENZIONE :
Entro il 10 dicembre 2012 è possibile che vengano modificate le aliquote e le detrazioni con appositi atti del Governo. Pertanto, prima di procedere al saldo dell’intera imposta dovuta per l’anno 2012, si consiglia di verificare se sono intervenuti cambiamenti o novità.

ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE
Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

DETRAZIONI
Per l’abitazione principale e le relative pertinenze è prevista una detrazione complessiva di Euro 200,00, fino a concorrenza dell’imposta dovuta.
La detrazione è maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di euro 400,00.

(vedi anche detrazioni per abitazione principale)

Esempio di calcolo dell’imposta 2012 per l’abitazione principale con detrazione ordinaria e maggiorazione figli:
rendita catastale (maggiorata del 5%) x 160 (coefficiente previsto per le abitazioni) = VALORE
VALORE X 0,39 (aliquota per l’abitazione principale) diviso cento – 200,00 (detrazione) – 50 (1 figlio) = IMPOSTA DA VERSARE

- ANZIANI O DISABILI RICOVERATI PERMANENTEMENTE PRESSO ISTITUTI DI RICOVERO O SANITARI
- CITTADINI ITALIANI NON RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO.

Il Comune di Trieste considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricoveri permanenti, a condizione che la stessa non risulti locata e l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti locata.

Per tali fattispecie l’aliquota da applicare per il pagamento del saldo dello 0,39%.

Si applica la detrazione per l’abitazione principale.

Scarica la guida all’IMU 2012 aggiornata al 23 novembre 2012 [.pdf]