pos La domanda, si capisce, lascia intendere il peggio. Da oggi entra ufficialmente in vigore oggi il decreto che istituisce l’obbligo di concedere il pagamento elettronico a tutti gli esercenti, artigiani, professionisti, negozi e studi professionali. In realtà, però, quella del Pos è una riforma zoppa, dal momento che non saranno previste sanzioni per chi non si sia adeguato entro oggi.
Malgrado le numerose richieste e il pressing dei diretti interessati, dunque, nessuna proroga è stata concessa.

Il decreto risale allo scorso mese di gennaio la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto che istituisce a partire da oggi l’obbligo di detenere all’interno delle attività a gestione singola o collettiva il dispositivo per i pagamenti con le carte di debito. In realtà, il primo a presentare l’idea di un obbligo generalizzato fu il governo Monti, nell’ottica della lotta all’evasione. Poi, lo slittamento di altri – e, a questo punto, ultimi – sei mesi.
A 60 giorni di distanza dalla pubblicazione del decreto, e dunque a partire dal 28 marzo scorso, le disposizioni sono entrate in vigore per tutte quelle realtà il cui fatturato dell’anno precedente fosse stato pari o superiore ai duecentomila euro. Per tutti gli altri, il termine scade invece oggi.

Nello specifico, la vendita diretta di servizi, prodotti o prestazioni dovrà contemplare, a partire da oggi lunedì 30 giugno, anche la possibilità di saldo tramite pagamento elettronico, purché siano al di sopra del tetto minimo di 30 euro. Dunque, interessati sono tutte quelle categorie professionali - dall’avvocato al dentista – o anche i commercianti e gli artigiani, che fino a oggi non abbiano immesso nei propri spazi il terminale elettronico.
Nel frattempo, però, nessun regolamento sanzionatorio efficiente è stato varato. O, meglio, sarà per le numerose proteste dei professionisti e artigiani direttamente coinvolti, che si sono trovati di fronte all’obbligo di dover pagare fino a mille euro per mettersi in regola, o sarà forse per una svista, fatto sta che mancano le ammende per chi non si adegua. E questo, ovviamente, cambia di molto le carte in tavola.

Comunque, per chi non vuole correre rischi e intende dotare il proprio ufficio, o negozio di un terminale Pos, il suggerimento è quello di informarsi verso la propria banca su eventuali convenzioni attivate per l’apertura di una postazione di pagamento elettronico.
Tanto è vero che categorie, sigle e Ordini professionali, per venire incontro all’esborso richiesto agli iscritti, hanno stipulato degli accordi con alcuni istituti di credito, che concedono le macchine per il pagamento tramite carta a costi agevolati.
Per installare il Pos, è necessario che l’esercizio si collegato alla rete internet per via telefonica, meglio se a banda larga o fibra ottica, e che sia attivato un abbonamento di fruizione del servizio di rete, con canone dai 20 euro al mese in su. Il costo di ogni operazione, per il titolare, sarà di 20 centesimi – cioè il costo della chiamata – più i 25 cent per ogni transazione portata a termine per la banca.

IL TESTO UFFICIALE DEL DECRETO


MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 24 gennaio 2014
Definizioni e ambito di applicazione dei pagamenti mediante carte di debito. (14°00618) (GU n.21 del 27-1-2014)

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE


Visto l’articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il quale ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2014, i soggetti che effettuano l’attivita’ di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito; Visto l’articolo 15, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il quale ha stabilito che “Con uno o piu’ decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, vengono disciplinati gli eventuali importi minimi, le modalita’ e i termini, anche in relazione ai soggetti interessati, di attuazione della disposizione di cui al comma 4. Con i medesimi decreti puo’ essere disposta l’estensione degli obblighi a ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili”; Sentita la Banca d’Italia che ha espresso il proprio parere con nota n. 0019233/14 del 09/01/2014; Considerato che l’uso del contante comporta per la collettivita’ rilevanti costi legati alla minore tracciabilita’ delle operazioni e al conseguente maggior rischio di elusione della normativa fiscale e antiriciclaggio, nonche’ costi anche per gli esercenti, legati sia alla gestione del contante sia all’incremento di rischio di essere vittime di reati; Ritenuto, stante gli effetti e il rilevante numero dei soggetti destinatari delle disposizioni, di dover individuare, secondo criteri di gradualita’ e sostenibilita’, le categorie di operatori nei confronti delle quali trova applicazione il presente decreto;

Decreta:

Art. 1


Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intendono per: a) carta di debito: strumento di pagamento che consente al titolare di effettuare transazioni presso un esercente abilitato all’accettazione della medesima carta, emessa da un istituto di credito, previo deposito di fondi in via anticipata da parte dell’utilizzatore, che non finanzia l’acquisto ma consente l’addebito in tempo reale; b) circuito: piattaforma costituita dal complesso di regole e procedure che consentono di effettuare e ricevere pagamenti attraverso l’utilizzo di una determinata carta di pagamento; c) consumatore o utente: la persona fisica che ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 agisce per scopi estranei all’attivita’ imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta; d) esercente: il beneficiario, impresa o professionista, di un pagamento abilitato all’ accettazione di carte di pagamento anche attraverso canali telematici; e) terminale evoluto di accettazione multipla: terminale POS con tecnologia di accettazione multipla ovvero che consente l’accettazione di strumenti di pagamento tramite diverse tecnologie, in aggiunta a quella “a banda magnetica” o a “microchip”.

Art. 2


Ambito di applicazione 1. L’obbligo di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito di cui all’articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applica a tutti i pagamenti di importo superiore a trenta euro disposti a favore dei soggetti di cui all’articolo 1, lettera d), per l’acquisto di prodotti o la prestazione di servizi. 2. In sede di prima applicazione, e fino al 30 giugno 2014, l’obbligo di cui al comma 1 si applica limitatamente ai pagamenti effettuati a favore dei soggetti di cui all’articolo 1, lettera d), per lo svolgimento di attivita’ di vendita di prodotti e prestazione di servizi il cui fatturato dell’anno precedente a quello nel corso del quale e’ effettuato il pagamento sia superiore a duecentomila euro.

Art. 3


Disposizioni finali ed entrata in vigore 1. Con successivo decreto, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere individuate nuove soglie e nuovi limiti minimi di fatturato rispetto a quelli individuati ai sensi dell’articolo 2 del presente decreto. 2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 puo’ essere disposta l’estensione degli obblighi ad ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili. 3. Il presente decreto entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Roma, 24 gennaio 2014 Il Ministro dello sviluppo economico Zanonato Il Ministro dell’economia e delle finanze Saccomanni


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