Trieste - piazza della Borsa Per chi è: Imprese iscritte (o annotate) nel Registro delle imprese che non hanno versato quanto dovuto a titolo di diritto annuale nei termini previsti.
L’interesse viene conteggiato al tasso del 2,5% per il periodo che va dalla scadenza ordinaria al 31/12/2013 e al tasso dell’1% per il periodo dall’01/01/2014 alla data di pagamento.
Dove andare: Via Cassa di Risparmio 2 – piano terra – Sportello diritto annuale.
Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 - martedì e mercoledì anche dalle 14.00 alle 15.45
Se il versamento avviene entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine si applica una sanzione del 10% sull’importo dovuto (tardivo versamento).
Se il versamento non avviene oppure è effettuato con un ritardo superiore ai 30 giorni successivi alla scadenza del termine si applica una sanzione del 30% sul diritto dovuto.
E’ possibile evitare l’applicazione della sanzione piena, prima che la violazione sia stata constatata, sanando l’irregolarità entro 1 anno con l’istituto del ravvedimento operoso, versando:
il diritto dovuto (codice tributo 3850), ·
gli interessi (codice tributo 3851), calcolati per giorni di ritardo e pari al saggio legale ·
la sanzione ridotta (codice tributo 3852), pari al 3% di quanto dovuto se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni dalla violazione ovvero pari al 3,75 % se avviene entro un anno dalla violazione.
In caso di tardata presentazione del mod. F24 a zero, il pagamento della sanzione con il codice tributo 8911 non vale per il diritto annuale.
Le irregolarità possono essere sanate volontariamente entro 1 anno dal termine fissato per il pagamento del tributo con l’istituto del ravvedimento operoso.
Scaduto tale termine è possibile contattare l’ufficio diritto annuale per definire gli importi relativi a interessi e sanzioni dovuti.

Scarica documento Ravvedimento 2013 dal 1° gennaio 2014
sanzioni, multe, Camera di Commercio